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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato o la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorita' durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello stato.

[9]Data a Roma, addi' 9 giugno 1927 - Anno V

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - Volpi.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 9 agosto 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-06-09;1334~art1 · fonte del testo