Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 10 gennaio 1956
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 10 gennaio 1956
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui ha ratificato l’art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nel corso di una controversia instaurata contro gli Stati Uniti d’America e contro tre marinai in “libera uscita”, autori materiali di un danneggiamento, per ottenere l’affermazione della responsabilità solidale dei convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno. Infatti, l’ordinanza di rimessione indica i termini della vicenda oggetto del giudizio 'a quò in modo del tutto generico e senza indicare a quale delle due ipotesi previste dal paragrafo 5 dell’art. 8 della Convenzione di Londra la vicenda giudicata si dovrebbe ricondurre. M.F.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 210 c.p.c.
Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque è del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facoltà di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non già quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.
Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle forze armate della N.A.T.O., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epi…
Art. 25 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-11-30;1335~art2 · fonte del testo