Negoziato Le parti coinvolte in una controversia che rientri nell'ambito del presente Allegato dovranno tentare di comporrre la stessa per via negoziale prima di ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. I negoziati dovranno ritenersi esauriti se le parti non avranno raggiunto un'intesa entro centoventi giorni dalla data della richiesta di negoziato.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva