Surrogazione (a) Successivamente all'avvenuto pagamento o all'autorizzazione dello stesso a favore di un assicurato, l'Agenzia potra' subentrare nei diritti o nelle richieste di indennizzo relativi all'investimento garantito che l'assicurato vantava nei confronti del paese ospite o di altri debitori. Il contratto di garanzia completera' i termini e le condizioni di tale surrogazione. (b) I diritto dell'Agenzia previsto al paragrafo (a) di cui sopra saranno riconosciuti da tutti i membri. (c) Le somme in valute del paese ospite acquisite dall'Agenzia in veste di surrogante conformemente al paragrafo (a) di cui sopra otterranno, da parte col paese ospite, relativamente al loro utilizzo e conversione, un trattamento favorevole analogo a quello spettante ai fondi in possesso dell'assicurato. In ogni caso, tali somme potranno essere utilizzate dall'Agenzia per far fronte alle sue spese amministrative e ad altri costi. L'Agenzia cerchera' inoltre di accordarsi con i paesi ospiti per altri impieghi di tali valute nella misura in cui esse non siano convertibili.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art18 · fonte su Normattiva