[1]1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato.
[2]2. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, veranno applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
