Se una Parte Contraente o una sua Agenzia designata effettua un pagamento ad un proprio investitore in forza di una garanzia concessa per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscera' la surroga della prima Parte Contraente in tutti i diritti e pretese dell'investitore indennizzato e riconoscera' che la prima Parte Contraente o una sua Agenzia designata ha il potere di esercitare tali diritti e di far valere tali pretese in virtu' della surroga, nella stessa misura dell'investitore originale. Al trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Agenzia in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 7 del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art6 · fonte su Normattiva