Presidente e personale (a) Il Presidente, sotto il controllo generale del consiglio di amministrazione dirigera' l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia. Sara' responsabile dell'organizzazione, nomina, licenziamento del personale. (b) Il Presidente dell'Agenzia sara' nominato dal consiglio di ammnistrazione su designazione del suo Presidente. Il Consiglio dei Governatori stabilira' il trattamento ed i termini del contratto di servizio del Presidente. (c) Nell'assolvimento delle loro funzioni, Presidente e personale dovranno rispondere unicamente all'Agenzia ed a nessun'altra autorita'. Ogni membro dell'Agenzia rispettera' il carattere internazionale del proprio mandato e si asterra' dal tentare di influenzare il Presidente e il personale durante lo svolgimento dei loro compiti. (d) Nel nominare il personale, il Presidente, considerata la assoluta necessita' di assicurare il massimo grado di efficienza e di competenza tecnica, avra' cura di reclutare personale la cui rappresentativita' geografica sia la piu' ampia possibile. (e) Presidente e personale manterranno in ogni circostanza il massimo grado di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nell'espletamento delle attivita' dell'Agenzia.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
