Divieto di attivita' politica L'Agenzia, il suo Presidente ed il suo personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro. Pur riconoscendo il diritto dell'Agenzia di tener conto di tutte le circostanze relative ad un investimento, non saranno influenzati nelle loro decisioni dal sistema politico del membro o dei membri interessati. Qualsiasi considerazione pertinente alle loro decisioni dovra' essere vagliate in modo imparziale onde soddisfare gli scopi contemplati all'articolo 2.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art34 · fonte su Normattiva