Il Consiglio di amministrazione (a) Il Consiglio di amministrazione sara' responsabile delle attivita' generali dell'Agenzia e nell'assolvere tale impegno adottera' le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione. (b) Il Consiglio di amministrazioni sara' composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministrtori potra' essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministatore potra' nominare un sostituto, che avra' piena facolta' di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacita' d'intervento. Il Presidente della Banca sara' d'ufficio Presidente del consiglio di amministrazione, ma non avra' diritto di voto se non in presenza di parita' di voti, nel qual caso il suo voto sara' determinante. (c) Il consiglio (dei Governatori) stabilira' il mandato degli amministatori. Il primo consiglio di amministrazione sara' istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale. (d) Il Consiglio di amministrzione si riunira' su convocazione del suo Presidente che agira' di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori. (e) Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non decidera' che l'Agenzia deve disporre di un consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l'assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell'Agenzia. Una volta istituito un consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei governatori.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art32 · fonte su Normattiva