Banche depositarie delle attivita' Ogni membro designera' la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potra' mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilita' e, in mancanza di una banca centrale, designera' all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
