Banche depositarie delle attivita' Ogni membro designera' la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potra' mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilita' e, in mancanza di una banca centrale, designera' all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art37 · fonte su Normattiva