Canali di comunicazione (a) Ogni membro designera' l'autorita' competente cui l'Agenzia potra' rivolgersi per qualsiasi questione inerente la presente Convenzione. L'Agenzia considerera' le dichiarazioni di dette autorita' come se fossero rese dal paese membro. L'Agenzia, su richiesta di un membro, consultera' lo stesso paese membro per qualsiasi questione di cui agli articoli 19-21 inerenti od istituiti assicurativi dello stesso. (b) Qualora sia richiesta l'autorizzazione di ogni membro prima di qualsiasi atto dell'Agenzia, l'autorizzazione si riterra' accordata salvo obiezione avanzata da un paese membro entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'Agenzia all'atto della notifica dell'atto proposto.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
