DI COMUNICAZIONE, DEPOSITARI 1. Ciascun membro designera' un appropriato ente ufficiale con il quale la Banca potra' comunicare in relazione e qualsiasi questione che sorga in virtu' del presente Accordo. 2. Ciascun membro designera' la propria banca centrale, o altro istituto che potra' essere concordato con la Banca, in qualita' di depositario in cui la Banca potra' tenere qualsiasi valuta di tale membro che sia in suo possesso, cosi' come altri attivi della Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art37 · fonte su Normattiva