Applicazione del presente capitolo Ogni membro adottera' nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformita' alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informera' l'Agenzia dagli specifici provvedimenti adottati.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art49 · fonte su Normattiva