Rinuncia Immunita', esenzioni e privilegi contemplati dal presente capitolo sono concessi nell'interesse dell'Agenzia; vi si puo' rinunciare nella misura e nei termini stabiliti dall'Agenzia, quale tale rinuncia non pregiudichi gli interessi della stessa. L'Agenzia potra' rinunciare alla immunita' di un membro del suo personale qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che la sua rinuncia non sia di pregiudizio agli interessi dell'Agenzia.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art50 · fonte su Normattiva