Applicazione del presente capitolo Ciascun membro deve adottare prontamente quei provvedimenti necessari nell'ambito della propria giurisdizione allo scopo di rendere efficaci in accordo con la propria legislazione le disposizioni di questo capitolo, e deve informare la Banca in modo dettagliato sulle misure adottate.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
