Diritti e doveri degli stati che cessino di essere membri (a) Allorche' uno Stato cessa di essere membro dell'Agenzia, continuera' ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro. (b) Fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, l'Agenzia concordera' con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
