della cessazione 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini dell'articolo 31 o dell'articolo 32 dello stesso Accordo:

  • a)l'Italia avra' un diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Agenzia in Italia;
  • b)le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Agenzia saranno stabilite con un accordo a parte. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'Articolo 31 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Agenzia.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art33 · fonte su Normattiva