[1]della cessazione

[2]1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 a), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXV della Convenzione. 2. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 b), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione. 3. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse per una Sede specifica ai sensi dell'Articolo 24.2: a. l'Italia avra' un diritto di opzione per l'acquisto, a prezzi non inferiori a quelli di mercato, di ogni bene mobile o attrezzatura dell'Agenzia che si trovi presso la Sede e che l'Agenzia non intenda spostare; b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonche' l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte. b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonche' l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~art27 · fonte su Normattiva