Sospensione dei membri (a) Se un membro non adempie ad uno qualsiasi dei doveri previsti dal presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' sospenderlo. (b) Durante la sospensione, un membro non ha alcun diritto, ai sensi dei presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro e altri diritti previsti nel presente Capitolo e nel Capitolo IX del presente Accordo, ma rimane soggetto a tutti i suoi obblighi. (c) Il membro sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di estendere il periodo di sospensione o reintegri il membro.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
