Procedura Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovra' essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporra' a quest'ultimo. Qualora l'emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sara' sottoposto al Consiglio ( dei Governatori) per essere approvato conformemente all'articolo 59. Una volta che un emendamento stato sia debitamente approvato dal Consiglio, l'Agenzia lo notifichera' formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art60 · fonte su Normattiva