Emendamenti da parte del Consiglio (dai Governatori) (a) La presente Convenzione ed i suoi allegati potranno essere emandati con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i quattro quinti dei voti complessivi, mentre: (i) gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro dall'Agenzia di cui all'articolo 51, ovvero i limiti di responsabilita' di cui all'articolo 8, paragrafo (d) richiederanno il voto favorevole di tutti i governatori; (ii) gli emendamenti intesi a modificare il dispositivo relativo alla distribuzione delle perdite contemplato agli articoli 1 e 3 dell'allegato I alla presente Convenzione comportanti un aggravio delle responsabilita' a carico dei membri richiederanno il voto favorevole del Governatore di ognuno di detti Stati membri. (b) Le tabelle A e B della presente Convenzione potranno essere emendate dal Consiglio a maggioranza qualificata. (c) Qualora un emendamento incida su di una disposizione prevista dall'allegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti comprendera' i voti aggiuntivi attribuiti in virtu' dell'articolo 7 di detto allegato ai membri sponsorizzatori ed ai paesi che accolgono investimenti sponsorizzati.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art59 · fonte su Normattiva