Revisioni periodiche (a) Il Consiglio procedera' periodicamente a una revisione generale delle attivita' dell'Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacita' dell'Agenzia di soddisfare i propri obiettivi. (b) La prima di dette revisioni avra' luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio. Fatta a Seoul, in copia unica che rimarra' depositata presso gli archivi della Banca Internazionele per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
