Revisioni periodiche (a) Il Consiglio procedera' periodicamente a una revisione generale delle attivita' dell'Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacita' dell'Agenzia di soddisfare i propri obiettivi. (b) La prima di dette revisioni avra' luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio. Fatta a Seoul, in copia unica che rimarra' depositata presso gli archivi della Banca Internazionele per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art67 · fonte su Normattiva