[1]- Revisione dei limiti
[2]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilita' previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal Depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e qualora la Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sara' stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione e, in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si fara' ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento e di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23. 2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il Depositario procedera' a notificare agli Stati Parti la revisione dei limiti di responsabilita'. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati Parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati Parti, la maggioranza degli Stati Parti si dichiari contraria, la revisione non entrera' in vigore e il Depositario rinviera' la questione all'esame di una riunione degli Stati Parti. Il Depositario procedera' all'immediata notifica a tutti gli Stati Parti dell'entrata in vigore, di ogni revisione. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati Parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
