Art. 27 (Convenzione) — Revisione della convenzione
(1) La presente convenzione e' sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di inserirvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione. (2) A tale scopo hanno luogo conferenze ogni cinque anni, a meno che il consiglio, alla maggioranza dei cinque sesti dei membri presenti, non giudichi che una siffatta conferenza debba essere anticipata o posticipata. (3) Le deliberazioni della conferenza sono valide solo se e' rappresentata almeno la meta' degli Stati membri dell'Unione. Per essere approvato, il testo riveduto della convenzione deve raccogliere la maggioranza dei cinque sesti degli Stati membri dell'Unione, rappresentati alla conferenza. (4) Il testo riveduto entra in vigore - riguardo agli Stati dell'Unione che l'hanno ratificato - quando e' stato ratificato dai cinque sesti degli Stati dell'Unione. L'entrata in vigore ha luogo trenta giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Tuttavia, se la maggioranza dei cinque sesti degli Stati dell'Unione, rappresentati nella conferenza, giudica che il testo riveduto contenga emendamenti di natura tale da escludere, per gli Stati dell'Unione, che non ratificherebbero detto testo, la possibilita' di permanere vincolati al testo precedente riguardo agli altri Stati dell'Unione, l'entrata in vigore del testo riveduto avviene due anni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica. In siffatto caso, il testo precedente cessa, da detta entrata in vigore, di vincolare gli Stati che hanno ratificato il testo riveduto.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
