divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto La sottoscrizione iniziale di ogni membro sara' pagata come segue: (i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci per cento del costo di ogni azione sara' pagato in contanti come convenuto all'Articolo 8, paragrafo (a) ed un altro dieci per cento sara' versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall'Agenzia. (ii) La rimanenza sara' esatta dall'Agenzia quando questa sara' sollecitata ad ampiere alle proprie obbligazioni.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art7 · fonte su Normattiva