Pagamento delle sottoscrizioni azionarie
- a)I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i).
- b)Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli.
- c)se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potra' fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi.
- d)la responsabilita' relativa alle azioni sara' limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.
Testo vigente dal 30 aprile 1988
