Pagamento delle sottoscrizioni azionarie

  • a)I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i).
  • b)Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli.
  • c)se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potra' fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi.
  • d)la responsabilita' relativa alle azioni sara' limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art8 · fonte su Normattiva