[1]Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele

[2]Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo dello Stato d'Israele desiderando regolare di comune accordo le questioni relative all'estradizione ed all'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tale scopo i sottoscritti in qualita' di loro Plenipotenziari debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[3]Articolo 1

[4]Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi, secondo le norme ed alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, gli individui che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altra per qualsiasi reato elencato nell'articolo 2 e che costituisca un fatto punibile secondo la legge di ciascuna delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art1 · fonte del testo