Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della possibilita' di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravita' relativa dei reati e del luogo in cui sono stati commessi.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
