Se l'estradizione sia richiesta in concorso da piu' Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravita' del reato e del luogo in cui e' stato commesso.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art25 · fonte su Normattiva