Se l'estradizione sia richiesta in concorso da piu' Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravita' del reato e del luogo in cui e' stato commesso.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
