Se l'estradizione e' domandata da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, la Parte richiesta decidera' tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' del reato, del luogo dove e' stato commesso, della cittadinanza della persona da estradare, della possibilita' di una estradizione ulteriore fra gli Stati richiedenti e delle date delle rispettive domande.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art43 · fonte su Normattiva