Se l'estradizione e' domandata in concorrenza da piu' Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravita' del delitto e del luogo delle infrazioni.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art25 · fonte su Normattiva