Se l'estradizione e' domandata in concorrenza da piu' Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravita' del delitto e del luogo delle infrazioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
