Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente o vi sia ritornato nelle condizioni indicate nel precedente articolo, il consenso dello Stato richiesto sara' necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare l'individuo estradato ad un terzo Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art18 · fonte del testo