Salvo che nel caso in cui l'interessato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o che vi sia ritornato in dette condizioni, il consenso dello Stato richiesto sara' necessario perche' lo Stato richiedente possa consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli sara' stato consegnato.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
