Salvo nel caso in cui l'interessato e' rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente, o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto e' necessario per consentire allo Stato richiedente di estradare ad uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
