Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto sara' necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli e' stato consegnato.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
