[1]ALLEGATO

[2]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU'

[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Peru', con il proposito di assicurare l'azione efficace della giustizia penale dei rispettivi Paesi, tramite la repressione dei reati commessi nella giurisdizione di ognuno di essi, e Desiderando svolgere una cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE

[5]Ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare all'altra Parte, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e in conformita' alle norme di legge vigenti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, le persone ricercate dalle autorita' giudiziarie per aver commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della liberta'.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art1 · fonte su Normattiva