[1]Allegato
[2]Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama
[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti"; desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca norme di assistenza giudiziaria in materia penale; hanno stabilito quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Oggetto
[6]1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie; (f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni; (g) l'assunzione di interrogatori; (h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali; (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose; (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni; (k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (l) lo scambio di informazioni in materia di diritto; (m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini' dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 28 aprile 2016
