[1]Allegato

[2]Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione; hanno stabilito quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Obbligo di Estradare

[6]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~trattato-di-estradizione-art1 · fonte su Normattiva