[1]Allegato
[2]Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama
[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione; hanno stabilito quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Obbligo di Estradare
[6]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra Parte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva.
Testo vigente dal 28 aprile 2016
