[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador qui di seguito denominati "Stati Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione giudiziaria tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e della mutua assistenza;

[3]ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito di sottoscrivere un Trattato di Estradizione nei seguenti termini:

[4]Articolo 1 Obbligo di Estradare

[5]Ciascuno Stato Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altro le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~trattato-di-estradizione-art1 · fonte su Normattiva