[1]E CONSEGNA DELLA PERSONA

[2]1. La Parte richiesta rende noto alla Parte richiedente, con sollecitudine, la propria decisione circa la richiesta di estradizione. Il rifiuto, anche se parziale, deve essere motivato. 2. Se l'estradizione viene concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente circa il luogo e la data a partire dalla quale si effettuera' la consegna, dando inoltre indicazioni precise riguardo alle limitazioni della liberta' inflitte alla persona richiesta, ai fini della sua estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di 30 giorni, a partire dalla data indicata nel punto precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato di altri 30 giorni. 4. La decisione di concedere l'estradizione perde di efficacia se, nel termine stabilito, la Parte non provvede a prendere in consegna la persona richiesta. In tal caso, questa viene messa in liberta' e la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione per questo stesso fatto.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art11 · fonte su Normattiva