[1]DI OGGETTI

[2]1. La Parte richiesta, nella misura in cui la propria legge lo permetta, sequestra o confisca e, se l'estradizione viene concessa, consegna a fini di prova alla Parte richiedente che lo abbia richiesto, gli oggetti pertinenti al reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto. 2. Gli oggetti indicati nel punto precedente vengono consegnati anche se l'estradizione gia' concessa non puo' aver luogo per morte o fuga della persona da estradare. 3. La Parte richiesta puo' trattenere gli oggetti indicati nel punto 1, per tutto il tempo ritenuto necessario per un procedimento penale in corso; oppure puo', per lo stesso motivo, consegnarli a condizione che gli vengano restituiti. 4. Restano salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi di buona fede sugli oggetti consegnati. Se tali diritti sono provati, al termine del procedimento, gli oggetti vengono senz'altro restituiti alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art13 · fonte su Normattiva