[1]DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE

[2]1. Se una parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per il medesimo reato, lo Stato richiesto decidera' l'estradizione a favore dello Stato nel quale e' stato commesso o tentato di commettere il reato, in ordine di precedenza. 2. Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona e per diversi reati, lo Stato richiesto decidera', per esclusione e nel seguente ordine di precedenza a favore dello Stato:

  • a)in cui sia stato commesso il reato considerato piu' grave;
  • b)che per primo ha formulato la richiesta di estradizione, se i reati sono della stessa gravita';
  • c)di cui la persona richiesta sia cittadina o in cui abbia residenza.

Testo vigente dal 28 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;135~trattato-art14 · fonte su Normattiva