[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN SULLA COOPERAZIONE MILITARE

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, di' seguilo denominati le Parti. operando sulla base delle disposizioni dell'Accordo di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan del 5 maggio 1997, - basandosi sulle norme del diritto internazionale e tenendo conto degli impegni internazionali dei rispettivi Paesi, - desiderosi di estendere la cooperazione militare ed approfondire la comprensione in tale campo tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue:

[5]Il presente Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo militare, basata su principi di parita' dei diritti e di reciprocita' ed effettuata in conformita' alle rispettive legislazioni interne.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art1 · fonte su Normattiva