[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue:

[4]Obbligo di Estradare

[5]Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della liberta' personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~trattato-di-estradizione-art1 · fonte su Normattiva