[1]1. Il presente Accordo avra' durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' far cessare li presente Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte Contraente. La validita' dei presente Accordo cessera' tre mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il 5/2/93 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni dei presente Accordo, prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Kazakhstan

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;135~accordo-art26 · fonte su Normattiva