[1]Principi e scopi

[2]1. La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonche' con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali. 2. Scopo del presente Accordo e' di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art2 · fonte su Normattiva