[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»), Tenendo conto delle finalita' e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo, Agendo nello spirito di partenariato e cooperazione con il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa, al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione, Hanno concordato quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Definizioni

[6]I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:

  • 1)per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;
  • 2)per Parte Ospitante si intende lo Stato nel cui territorio sono presenti il personale, i beni e le attrezzature della Parte Inviante;
  • 3)per Personale si intende il personale militare e civile impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti.

Testo vigente dal 27 novembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-08;135~accordo-art1 · fonte su Normattiva