[1]Allegato
[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (denominati in seguito «le Parti»), Tenendo conto delle finalita' e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo, Agendo nello spirito di partenariato e cooperazione con il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa, al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione, Hanno concordato quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Definizioni
[6]I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:
- 1)per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unita' e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;
- 2)per Parte Ospitante si intende lo Stato nel cui territorio sono presenti il personale, i beni e le attrezzature della Parte Inviante;
- 3)per Personale si intende il personale militare e civile impiegato nelle istituzioni ed autorita' delle Parti.
Testo vigente dal 27 novembre 2019
