Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Art. 3 (Accordo di cooperazione)
[1]della cooperazione
[2]Le parti svolgono le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:
- 1)reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformita' dell'articolo 15;
- 2)possibilita' reciproca di avviare attivita' di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;
- 3)scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione;
- 4)adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 9;
- 5)liberta' di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;
- 6)commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
