[1]della cooperazione

[2]Le parti svolgono le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

  • 1)reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformita' dell'articolo 15;
  • 2)possibilita' reciproca di avviare attivita' di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;
  • 3)scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione;
  • 4)adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 9;
  • 5)liberta' di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;
  • 6)commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art3 · fonte su Normattiva