[1]Articolo XIII: Registrazione

[2]La Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma al presente Accordo, lo registrera' presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel termine piu' breve successivamente alla sua entrata in vigore. Nel contempo notifichera' all'altra Parte la conclusione di tale procedura e la informera' sui numero di deposito attribuito. Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;135~accordo-artxiii · fonte su Normattiva