[1]Articolo V
[2]Il Governo della Repubblica Tunisina fara' pervenire al Governo della Repubblica italiana, per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca su indicati, non oltre 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca, un'autorizzazione speciale sul modello allegato al presente Accordo, per ognuna delle navi accettate. Il Governo della Repubblica Tunisina comunichera', se sara' il caso, al Governo della Repubblica italiana la lista delle imbarcazioni non accettate, e cio' 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca. Il Governo della Repubblica italiana proporra', in tal caso, al Governo della Repubblica Tunisina altre imbarcazioni in sostituzione. Le autorizzazioni richieste verranno allora trasmesse al Governo della Repubblica italiana entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle nuove richieste. Si procedera' allo stesso modo alla sostituzione delle imbarcazioni indotte a cessare la loro attivita' da ragioni di forza maggiore (naufragio, immobilizzazione o disarmo per un periodo superiore a sei mesi).
Testo vigente dal 22 aprile 1977
